FreeInvoice - Guida al regime forfettario 2026

L’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari: cosa sapere nel 2026

L’obbligo di fatturazione elettronica per il regime forfettario è entrato in vigore in modo graduale. Dal 1° luglio 2022 è scattato per i forfettari con ricavi superiori a €25.000 nell’anno precedente; dal 1° gennaio 2024 è stato esteso a tutti i forfettari senza alcuna soglia. Nel 2026 questo obbligo è pienamente in vigore e consolidato: chi opera in regime forfettario deve obbligatoriamente emettere, ricevere e conservare fatture in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

La novità del 2026 non è normativa ma tecnologica e di controllo: l’Agenzia delle Entrate ha rafforzato i sistemi di verifica automatica delle fatture trasmesse via SDI, segnalando in modo sempre più puntuale errori formali, omissioni di codici tecnici e incongruenze nelle diciture. La conseguenza pratica è una: nel 2026, un errore in fattura non è più solo un fastidio ma può attivare segnalazioni e richieste di chiarimento.

Una novità importante per il 2026: a partire dai periodi d’imposta successivi, decade la riduzione di un anno dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali — un beneficio che fino al 2025 era riconosciuto ai forfettari che usavano la fattura elettronica. La ratio è semplice: ora che l’obbligo è generalizzato, non ha più senso un premio per chi semplicemente rispetta una norma cogente.

Come emettere una fattura elettronica in regime forfettario

L’emissione di una fattura elettronica forfettaria segue lo stesso flusso di tutte le altre fatture B2B/B2C/PA, ma con alcune specificità tecniche e formali da rispettare. Vediamole nel dettaglio.

I dati obbligatori in fattura

Ogni fattura elettronica forfettaria deve contenere:

  • Dati identificativi del cedente (chi emette): nome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA — devono essere coerenti con quelli registrati in Agenzia delle Entrate.
  • Dati identificativi del cliente (chi riceve): ragione sociale o nome/cognome, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA, codice destinatario o PEC.
  • Data e numero progressivo della fattura: la numerazione deve essere progressiva e univoca.
  • Descrizione dell’operazione: deve essere chiara, dettagliata e coerente con l’attività dichiarata e con il codice ATECO.
  • Importo della prestazione: con aliquota IVA al 0% (i forfettari non applicano IVA).
  • Diciture obbligatorie e codici tecnici: approfonditi nelle sezioni successive.

Tempistiche di emissione: immediata vs differita

Esistono due modalità di emissione:

  • Fattura immediata: va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (di norma il giorno della prestazione o della cessione).
  • Fattura differita: si usa per cessioni accompagnate da DDT o per prestazioni multiple effettuate nello stesso mese verso lo stesso cliente. Va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le 3 diciture obbligatorie nella fattura forfettaria

Una fattura elettronica forfettaria deve sempre contenere diciture specifiche che attestano l’applicazione del regime e le sue particolarità fiscali. Sono tre, e l’assenza di una di queste può rendere la fattura formalmente irregolare. Vediamole:

Dicitura Quando Testo
Esenzione IVA Sempre obbligatoria Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni
Esenzione ritenuta d’acconto Obbligatoria nelle fatture verso committenti che sono sostituti d’imposta Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni
Imposta di bollo (>€77,47) Quando il bollo è applicato Imposta di bollo da 2 euro assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014

1. Esenzione IVA — sempre obbligatoria

È la dicitura principale che attesta l’applicazione del regime forfettario e la conseguente esclusione dall’IVA. Va inserita in ogni fattura, senza eccezioni, anche per importi minimi. Il testo esatto è:

Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni

2. Esenzione ritenuta d’acconto — verso aziende e professionisti

Quando il cliente è un sostituto d’imposta (aziende, partite IVA, professionisti) e la prestazione è di natura professionale o di lavoro autonomo, va aggiunta una seconda dicitura che richiede esplicitamente la non applicazione della ritenuta d’acconto del 20%. Senza questa dicitura, il cliente potrebbe trattenere erroneamente il 20% sul compenso. Il testo è:

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni

3. Imposta di bollo — quando la fattura supera €77,47

Se la fattura supera i €77,47, scatta l’obbligo dell’imposta di bollo da €2,00 (i forfettari non applicano IVA, quindi il bollo è dovuto). In questo caso va inserita una terza dicitura che attesta l’assolvimento del bollo in modo virtuale:

Imposta di bollo da 2 euro assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014

Il pagamento effettivo del bollo all’Agenzia delle Entrate avviene poi trimestralmente — cumulativo per tutte le fatture del trimestre che lo richiedono.

I codici tecnici da inserire nell’XML: RF19, N2.2 e altri

Oltre alle diciture testuali, la fattura elettronica forfettaria deve contenere codici tecnici specifici nell’XML trasmesso al SDI. Sono i campi che il Sistema di Interscambio legge per identificare correttamente la natura dell’operazione. Senza questi codici la fattura viene scartata.

Campo Valore Note
Regime Fiscale (campo XML) RF19 Identifica il regime forfettario nel file XML della fattura
Natura operazione (campo XML) N2.2 Operazione non soggetta IVA — per esclusione/altri casi
Aliquota IVA 0% I forfettari non applicano IVA in fattura
Codice destinatario (B2B con codice SDI) XXXXXXX 7 caratteri identificativi del cliente
Codice destinatario (senza codice SDI) 0000000 7 zeri quando il cliente ha solo PEC
Codice destinatario (cliente privato B2C) 0000000 7 zeri + invio PDF di cortesia al cliente

RF19 — Il codice del regime forfettario

Il codice RF19 identifica nell’XML il regime fiscale del cedente come ‘regime forfettario’. Va impostato una volta sola nelle impostazioni del software di fatturazione (campo RegimeFiscale nel blocco dati cedente) e viene applicato automaticamente a tutte le fatture emesse. Se questo codice viene omesso o impostato in modo errato, l’AdE non riconosce la fattura come forfettaria e possono scattare segnalazioni automatiche.

N2.2 — La natura dell’operazione

Il codice N2.2 — ‘operazioni non soggette — altri casi’ — è il codice natura corretto per le operazioni in regime forfettario. Va inserito nel campo Natura di ogni riga di dettaglio della fattura. Anche questo codice si configura una volta sola nel software e viene applicato in automatico.

Imposta di bollo: quando si applica e come si paga

L’imposta di bollo è uno degli aspetti più ricorrenti nelle domande dei forfettari. Le regole sono semplici:

  • Quando si applica: sulle fatture superiori a €77,47. Sotto questa soglia il bollo non è dovuto.
  • Importo: €2,00 per ogni fattura soggetta. È fisso, non varia con il valore del documento.
  • Chi lo paga: l’obbligo è del cedente (chi emette la fattura). Si può però addebitare al cliente, come vedremo.

Addebitare il bollo al cliente o assorbirlo?

Hai due opzioni:

  • Addebito al cliente: aggiungi €2 alla fattura come riga separata (es. ‘Rimborso imposta di bollo’). In questo caso il bollo concorre ai ricavi e va dichiarato nel quadro LM del modello Redditi.
  • Bollo a tuo carico: non lo addebiti al cliente, lo paghi tu all’AdE trimestralmente. In questo caso non concorre ai ricavi del forfettario.

La soglia degli €85.000 e l’uscita automatica dal regime

Il regime forfettario ha due soglie di ricavi importanti da monitorare:

  • €85.000: è la soglia ordinaria. Se la superi nel corso dell’anno, esci dal regime forfettario dall’anno successivo.

  • €100.000: è la soglia di anti-elusione. Se la superi nel corso dell’anno, esci immediatamente dal regime forfettario e devi applicare l’IVA dalla fattura successiva al superamento.

I 6 errori più comuni nella fattura elettronica forfettaria

Ecco gli errori che vediamo più frequentemente nelle fatture forfettarie — e come evitarli:

Errore comune Conseguenza Come evitarlo
❌  Codice destinatario errato Fattura scartata o non recapitata al cliente ✅  Verificare sempre il codice SDI con il cliente B2B; per privati e clienti senza codice usare 0000000
❌  Natura operazione mancante Scarto immediato da SDI (errore 00400) ✅  Inserire N2.2 in tutte le fatture (regime forfettario)
❌  Codice RF19 omesso Scarto SDI o fattura non riconosciuta come forfettario ✅  Configurare RF19 una volta sola nelle impostazioni del software
❌  Bollo dimenticato (>€77,47) Fattura nell’Elenco B AdE con bollo non dichiarato ✅  Attivare il flag bollo virtuale = SI quando la fattura supera €77,47
❌  Dicitura esenzione IVA assente Fattura formalmente irregolare ✅  Configurare la dicitura una volta sola nel template del software
❌  Superamento soglia €85.000 non monitorato Uscita immediata dal regime + IVA dovuta ✅  Usare un software con monitoraggio automatico del fatturato

Conservazione a norma: cosa devi fare con le fatture emesse

Le fatture elettroniche devono essere conservate a norma per 10 anni, secondo le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Non basta tenere il file PDF: la conservazione a norma è un processo regolamentato che garantisce integrità, autenticità e leggibilità del documento nel tempo, mantenendone il valore legale.

Per i forfettari ci sono due opzioni:

  • Conservazione gratuita tramite AdE (consigliata): il portale Fatture e Corrispettivi offre un servizio di conservazione gratuito ma con interfaccia poco intuitiva e funzionalità limitate.
  • Conservazione automatica via software: la maggior parte dei software di fatturazione include la conservazione a norma decennale nei piani a pagamento, senza dover fare nulla manualmente.

Quali strumenti usare: dalle soluzioni gratuite a FreeInvoice

Per emettere fatture elettroniche in regime forfettario hai diverse opzioni, con un trade-off tra costo, funzionalità e facilità d’uso:

  • Portale dell’Agenzia delle Entrate: gratuito e ufficiale, ma poco intuitivo e privo di funzionalità accessorie (no scadenzario, no monitoraggio soglia, no app mobile). Adatto solo per chi emette pochissime fatture all’anno.
  • Software gratuiti generici: alcuni software offrono piani gratuiti limitati. Verificare sempre se includono il codice RF19 preimpostato, la conservazione a norma e la gestione automatica del bollo.
  • Software specializzati per forfettari (come FreeInvoice): includono tutte le impostazioni per il regime forfettario, monitoraggio della soglia, app mobile e supporto dedicato. Costo contenuto: il piano Basic di FreeInvoice parte da 18€/anno.

FreeInvoice: il software pensato per i forfettari

Codici RF19 e N2.2 preimpostati, monitoraggio soglia €85.000 in tempo reale, calcolo F24 e condivisione gratuita con il commercialista. Piano gratuito disponibile, Basic da 18€/anno.

Conclusione: la fattura elettronica forfettaria non deve essere complicata

Per chi opera in regime forfettario, la fatturazione elettronica è ormai un dato di fatto: nel 2026 non si discute più se emetterla, ma come farlo bene. E ‘farlo bene’ significa rispettare diciture e codici tecnici, monitorare la soglia di permanenza nel regime, gestire correttamente il bollo e conservare i documenti per i 10 anni richiesti dalla normativa.

Con uno strumento preconfigurato per il regime forfettario, tutto questo diventa automatico. Niente più errori sui codici RF19 e N2.2, niente più calcoli manuali del bollo, niente sorprese sul superamento della soglia. Il tempo che risparmi è tempo che puoi dedicare al tuo lavoro vero — quello per cui hai aperto la partita IVA.

FreeInvoice è sviluppato in Italia e pensato specificamente per i forfettari italiani. Piano gratuito disponibile per testare il prodotto, piano Basic da 18€/anno per chi vuole un software completo al costo più basso del mercato. Nessun contratto vincolante, soddisfatti o rimborsati entro 15 giorni.

Domande frequenti sulla Fattura Elettronica per Forfettari

Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo riguarda tutti i forfettari, indipendentemente dal volume di ricavi. Nel 2026 l’obbligo è pienamente consolidato. Restano escluse solo alcune fattispecie molto specifiche (es. prestazioni sanitarie verso privati per chi opera nel settore sanitario), ma per la stragrande maggioranza dei forfettari non ci sono eccezioni.

Sono i codici tecnici che identificano il regime forfettario nell’XML della fattura elettronica. RF19 indica il regime fiscale del cedente (va nel campo RegimeFiscale del blocco dati cedente); N2.2 indica la natura dell’operazione (va nel campo Natura di ogni riga). Con software come FreeInvoice si configurano una volta sola e vengono applicati automaticamente a tutte le fatture.

Sempre quando la fattura supera €77,47. I forfettari non applicano IVA, quindi qualsiasi fattura sopra questa soglia richiede il bollo da €2. Sotto €77,47 il bollo non è dovuto. Il bollo si paga trimestralmente all’AdE (tramite portale Fatture e Corrispettivi o modello F24).

Esci dal regime forfettario dall’anno successivo: l’anno in cui hai superato la soglia mantieni il regime, ma dal 1° gennaio dell’anno successivo passi al regime ordinario IVA. Se invece superi gli €100.000 nel corso dell’anno, l’uscita è immediata: dalla fattura successiva applichi l’IVA. Per questo è importante monitorare il fatturato in tempo reale.

Sì, il portale Fatture e Corrispettivi dell’AdE permette di emettere fatture elettroniche gratuitamente. Tuttavia è una soluzione adatta solo a chi emette pochissime fatture all’anno: l’interfaccia non è intuitiva, manca lo scadenzario, non c’è monitoraggio della soglia di fatturato, non c’è app mobile, non c’è assistenza. Per un uso regolare conviene un software dedicato a pochi euro al mese.