
Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture
L’imposta di bollo è un tributo previsto dal DPR n. 642/1972 che si applica a determinati atti e documenti. Nel contesto delle fatture, scatta quando il documento non è assoggettato ad IVA e supera una certa soglia di importo. IVA e imposta di bollo sono, per legge, imposte alternative: se sulla fattura è presente l’IVA (a qualunque aliquota), il bollo non si applica mai.
Con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, il meccanismo di applicazione e pagamento del bollo è stato completamente digitalizzato. Non si appone più fisicamente la marca da bollo sulla fattura cartacea: il bollo viene dichiarato nell’XML della fattura elettronica tramite un campo specifico, e il pagamento avviene trimestralmente in forma telematica — con l’Agenzia delle Entrate che calcola automaticamente le somme dovute.
Quando si applica l’imposta di bollo: i 2 requisiti
L’obbligo scatta quando si verificano contemporaneamente due condizioni:
Se anche solo uno dei due requisiti manca, l’imposta di bollo non è dovuta. Una fattura da €50 senza IVA non richiede il bollo perché è sotto la soglia. Una fattura da €200 con IVA al 22% non richiede il bollo perché è soggetta a IVA.
Il bollo si applica o no? Tabella riepilogativa
Ecco un riepilogo rapido delle situazioni più frequenti:
| Il bollo SI applica | Il bollo NON si applica |
|---|---|
| ✅ Fatture senza IVA > €77,47 | ❌ Fatture con IVA (a qualsiasi aliquota) |
| ✅ Fatture forfettari > €77,47 | ❌ Fatture di importo ≤ €77,47 |
| ✅ Fatture operazioni esenti IVA (art. 10) | ❌ Fatture per esportazioni dirette e triangolari |
| ✅ Fatture fuori campo IVA (servizi extraUE) | ❌ Fatture per operazioni intracomunitarie |
| ✅ Fatture operazioni non soggette IVA | ❌ Fatture in reverse charge |
Quanto costa l’imposta di bollo
L’imposta di bollo sulle fatture è fissa: ammonta a €2,00 per ogni fattura soggetta all’obbligo, indipendentemente dall’importo del documento. Una fattura da €78 e una da €50.000 pagano lo stesso bollo di €2,00.
Chi paga il bollo: il cedente o il cliente?
L’imposta di bollo è giuridicamente a carico del cedente/prestatore — cioè di chi emette la fattura. Tuttavia, è possibile addebitarlo al cliente aumentando l’importo della fattura di €2,00. Questa è una scelta commerciale, non un obbligo.
Le due opzioni pratiche
Opzione A — Addebito al cliente: includi il bollo nella fattura come voce separata. Il totale della fattura diventa: importo prestazione + €2,00 di bollo. Il cliente paga anche il bollo. Questa è la scelta più comune tra i forfettari.
Opzione B — Bollo a carico tuo: non addebiti il bollo al cliente, lo assorbi tu. Il totale della fattura rimane l’importo della prestazione. Il bollo lo paghi trimestralmente all’AdE di tasca tua. Utile quando non vuoi complicare la fattura o hai un accordo commerciale con il cliente.
Quando il bollo NON è dovuto: i casi di esenzione
Oltre alle regole generali (fattura con IVA = no bollo, importo ≤ €77,47 = no bollo), esistono casi specifici di esenzione espressa in cui il bollo non si applica anche se la fattura è senza IVA e supera la soglia:
- Fatture per esportazioni dirette e triangolari (cessioni di beni all’estero fuori UE): esenti da bollo ai sensi della normativa doganale.
- Fatture per operazioni intracomunitarie (cessioni di beni verso altri paesi UE): esenti da bollo.
- Fatture in regime di reverse charge: l’inversione contabile esclude l’applicazione del bollo.
- Fatture per operazioni strutturalmente escluse dall’IVA: ad esempio quelle emesse da soggetti privati che non agiscono nell’esercizio di impresa o professione — ma questa è una casistica rara.
- Fatture verso la Pubblica Amministrazione per atti nell’interesse esclusivo della PA: l’esenzione non è automatica e richiede una valutazione caso per caso. In caso di dubbio, è opportuno applicare il bollo.
Come si indica il bollo nella fattura elettronica
Con la fatturazione elettronica, il bollo non si appone più fisicamente. Si dichiara nell’XML della fattura tramite il blocco <DatiBollo> con due campi:
- <BolloVirtuale> — deve contenere il valore SI
- <ImportoBollo> — deve contenere il valore 2.00
Se la fattura viene emessa senza compilare questi campi ma il bollo sarebbe dovuto, l’AdE include la fattura nell’Elenco B — che indica le fatture per cui il bollo è dovuto ma non è stato dichiarato. Il contribuente può intervenire sull’Elenco B per correggere eventuali errori prima di procedere al pagamento.
Come si paga il bollo sulle fatture elettroniche nel 2026
Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche avviene trimestralmente e in modo completamente telematico. Dall’1 gennaio 2025 sono disponibili due modalità:
Modalità 1 — Portale Fatture e Corrispettivi (la più rapida)
Accedi all’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Vai su Fatture elettroniche e altri dati IVA → Pagamento imposta di bollo. Seleziona l’anno e il trimestre, visualizza l’importo calcolato automaticamente dall’AdE (somma degli Elenchi A e B), inserisci il tuo IBAN e conferma l’addebito. Il versamento avviene direttamente sul conto corrente bancario o postale. Non serve nessun codice tributo: il portale gestisce tutto.
Modalità 2 — Modello F24 (novità dal 2025, con compensazione crediti)
Dal 1° gennaio 2025 è possibile pagare il bollo anche tramite modello F24 — sia cartaceo sia telematico. Il vantaggio principale è la possibilità di compensare eventuali crediti fiscali maturati (es. crediti IVA, IRPEF). I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono:
- 2521 — 1° trimestre
- 2522 — 2° trimestre
- 2523 — 3° trimestre
- 2524 — 4° trimestre
Nel campo anno di riferimento si indica l’anno in cui le fatture sono state emesse (non l’anno del pagamento). Nel campo importo a debito si inserisce il totale da versare per quel trimestre.
Scadenze imposta di bollo 2026: il calendario completo
Il pagamento è trimestrale. Le scadenze ordinarie sono il 31 maggio, il 30 settembre, il 30 novembre e il 28 febbraio dell’anno successivo. Quando la scadenza cade di sabato o giorno festivo, slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
| Trimestre | Scadenza Versamento | Codice F24 |
|---|---|---|
| 1° trimestre (gen–mar 2026) | 1° giugno 2026 | 2521 |
| 2° trimestre (apr–giu 2026) | 30 settembre 2026 | 2522 |
| 3° trimestre (lug–set 2026) | 30 novembre 2026 | 2523 |
| 4° trimestre (ott–dic 2026) | 28 febbraio 2027 | 2524 |
La soglia di rinvio: quando puoi aspettare il trimestre successivo
Se l’importo complessivo del bollo da versare per un trimestre non supera €5.000, è possibile rinviare il pagamento al trimestre successivo — cumulando gli importi. Questo meccanismo si applica ai primi tre trimestri dell’anno. Il quarto trimestre non ha possibilità di rinvio: il versamento è obbligatorio entro il 28 febbraio dell’anno successivo, qualunque sia l’importo dovuto. In pratica, chi ha piccoli volumi di fatture senza IVA può trovarsi a versare il bollo di più trimestri in un’unica soluzione.
Elenchi A e B dell’Agenzia delle Entrate: cosa sono e come funzionano
Entro il 15 del mese successivo alla fine di ogni trimestre, l’Agenzia delle Entrate elabora automaticamente due elenchi, consultabili nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi:
- Elenco A: contiene le fatture per cui il bollo è già stato dichiarato nell’XML (campo BolloVirtuale = SI). Su questo elenco il contribuente non può intervenire — è già tutto corretto.
- Elenco B: contiene le fatture per cui l’AdE ritiene che il bollo sia dovuto ma non è stato dichiarato nell’XML. Il contribuente
Sul solo Elenco B il contribuente può intervenire: può rimuovere le fatture per cui ritiene che il bollo non sia effettivamente dovuto (con motivazione), oppure aggiungere fatture che avrebbe dovuto assoggettare a bollo ma ha dimenticato. Questa finestra di intervento va usata prima della scadenza di pagamento del trimestre.
Cosa succede se non si paga: sanzioni e ravvedimento operoso
In caso di omesso o insufficiente versamento del bollo, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione PEC all’indirizzo registrato nell’Ini-Pec. Il documento indica l’importo non versato, la sanzione applicata e gli interessi maturati.
Il contribuente ha 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per:
- Presentare chiarimenti: se ritiene che alcune fatture incluse nei calcoli dell’AdE non siano effettivamente soggette a bollo, può comunicarlo tramite l’apposita procedura sul portale.
- Pagare quanto dovuto: se il debito è fondato, conviene pagare entro i 30 giorni per evitare ulteriori aggravi.
Ravvedimento operoso: come sanare il pagamento tardivo
Se ti accorgi autonomamente di aver omesso o ritardato il versamento, puoi ricorrere al ravvedimento operoso — pagando spontaneamente il tributo, gli interessi e una sanzione ridotta, prima che l’AdE ti contatti. La riduzione della sanzione dipende dal tempo trascorso dalla scadenza: più rapidi si è, meno si paga. Il ravvedimento operoso si effettua tramite modello F24 con i codici tributo specifici per il bollo.
Come inserire il bollo in FreeInvoice: guida rapida
FreeInvoice supporta la gestione del bollo virtuale direttamente all’interno della fattura, sia nel caso in cui lo assorbi tu sia quando lo addebiti al cliente.
- Bollo a tuo carico: seleziona SI nel campo Bollo e inserisci il valore. Il dato viene riportato nell’XML trasmesso al SDI. Per mostrare la dicitura anche nel PDF di cortesia, configurala una volta sola nelle preferenze dell’account.
- Bollo addebitato al cliente: oltre ad attivare il campo Bollo, aggiungi una riga separata in fattura per far comparire l’importo nel totale visibile al cliente.
- XML sempre corretto: il file trasmesso al SDI include il campo <DatiBollo> compilato correttamente in entrambi i casi.
Riepilogo: le 5 cose da ricordare sull’imposta di bollo
Prima di chiudere, ecco i punti fondamentali da tenere sempre a mente:
- Il bollo è dovuto solo sulle fatture SENZA IVA superiori a €77,47: se c’è IVA (a qualsiasi aliquota), il bollo non si applica mai.
- L’importo è fisso a €2,00 per fattura: non varia con il valore del documento.
- Il pagamento è trimestrale: 1° giugno, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio. Il 4° trimestre non ha rinvii possibili.
- Puoi pagare con il portale AdE o con F24: la novità del 2025 (ancora vigente) è il pagamento con F24, che permette la compensazione con crediti fiscali.
- Se dimentichi, usa il ravvedimento operoso: più sei rapido a sanare, meno paghi di sanzioni.

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