
Cos’è il reverse charge (inversione contabile)
Il reverse charge — in italiano inversione contabile — è un meccanismo fiscale che sposta l’obbligo di assolvere l’IVA dal fornitore al cliente. Nella fatturazione ordinaria è il fornitore che addebita l’IVA e la versa allo Stato; con il reverse charge il fornitore emette la fattura senza IVA, e il cliente si occupa sia di calcolarla sia (potenzialmente) di versarla.
Il meccanismo è disciplinato principalmente dall’art. 17 del DPR 633/1972 e da altre norme specifiche di settore. Ha due obiettivi principali:
- Contrasto alle frodi IVA: in settori a rischio (edilizia, elettronica, rottami) il reverse charge elimina il rischio della cosiddetta ‘frode carosello’, perché il fornitore non incassa mai l’IVA.
- Neutralità nelle operazioni transfrontaliere: negli acquisti da fornitori esteri, il reverse charge garantisce che l’IVA venga assolta nel paese del cliente — coerente con il principio della tassazione nel luogo di consumo.
Le due tipologie: reverse charge interno ed esterno
Il reverse charge si divide in due grandi famiglie, che rispondono a logiche diverse:
Reverse charge interno
Si applica alle operazioni tra soggetti passivi IVA entrambi italiani, in settori specifici individuati dall’art. 17 comma 6 del DPR 633/72. I settori principali sono:
- Edilizia e settori connessi: subappalti, prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento relative a edifici.
- Rottami e materiali di recupero: cessioni di rottami ferrosi, materiali di scarto, oro industriale, argento puro.
- Elettronica: cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC, laptop.
- Energia elettrica e gas: cessioni tra soggetti passivi rivenditori.
- Cessioni di fabbricati imponibili IVA su opzione: in specifici casi di operazioni immobiliari.
- Servizi di logistica: dal 2025 introdotta la disciplina specifica con regime transitorio opzionale.
Reverse charge esterno (transfrontaliero)
Si applica a tutti gli acquisti da fornitori non stabiliti in Italia — UE o extra-UE — con alcune eccezioni doganali. Non ci sono settori specifici: qualsiasi acquisto da fornitore estero rientra nel meccanismo, dai servizi cloud di Google agli acquisti fisici da Amazon (marketplace UE). Riferimento normativo principale: art. 17 comma 2 DPR 633/72 e D.L. 331/1993 (per le operazioni intracomunitarie).
I codici TD per le autofatture: TD16, TD17, TD18, TD19 (e TD29)
Sbagliare il codice TD è uno degli errori più comuni e produce conseguenze pesanti: scarti SDI, sanzioni, blocco della liquidazione IVA. La scelta del codice dipende da tipo di operazione (servizi o beni) e provenienza (Italia, UE, extra-UE). Ecco la tabella completa:
| Codice | Descrizione | Quando si usa |
|---|---|---|
| TD16 | Integrazione da reverse charge interno | Fornitore italiano in settore edile, elettronica, rottami, ecc. — art. 17 DPR 633/72 |
| TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero | Servizi da fornitore UE o extra-UE (es. Google Ads, Facebook Ads, consulenze) |
| TD18 | Integrazione per acquisto beni intracomunitari | Beni da fornitore UE (es. merce da azienda francese, tedesca, spagnola) |
| TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto beni ex art. 17 c.2 | Beni già in Italia ma venduti da fornitore estero (UE o extra-UE) |
| TD20 | Autofattura per regolarizzazione | Il fornitore non emette la fattura o la emette in modo irregolare |
| TD29 | Comunicazione irregolarità (novità 2025) | Solo per segnalare la violazione del fornitore all’AdE, senza versamento IVA |
TD16 — Reverse charge interno
Si emette quando ricevi una fattura da un fornitore italiano in un settore assoggettato a reverse charge (edilizia, elettronica, rottami, ecc.). Il fornitore emette la fattura senza IVA con codice natura N6.x (di cui parleremo dopo), e tu integri il documento con l’IVA italiana.
Una particolarità importante: per il TD16 l’invio allo SDI non è obbligatorio (Circolare AdE 13/E del 2 luglio 2018). Ciò che la legge impone è l’integrazione dell’IVA — che deve essere annotata sia nel registro acquisti sia nel registro vendite. L’invio del TD16 è però consigliato: garantisce conservazione a norma automatica e alimenta i registri IVA precompilati dell’AdE.
TD17 — Acquisto servizi dall’estero
Questo è il codice più utilizzato in assoluto dalle PMI italiane, perché copre tutti i servizi digitali: Google Ads, Meta Ads (Facebook e Instagram), Google Workspace, Microsoft 365, Amazon Web Services, Dropbox, LinkedIn Premium, consulenze da professionisti esteri. Ogni volta che paghi un servizio a un fornitore UE o extra-UE senza IVA, devi emettere TD17.
Il TD17 è obbligatorio — a differenza del TD16. Non trasmettere il TD17 significa omettere la comunicazione dei dati transfrontalieri (ex esterometro), con sanzioni specifiche.
TD18 — Acquisto beni intracomunitari
Si emette quando acquisti beni fisici da un fornitore stabilito in un altro paese UE — es. materie prime da azienda tedesca, macchinari da Spagna, elettronica da Amazon Business con partita IVA UE. La differenza chiave con il TD17 è che il TD18 riguarda beni tangibili, non servizi. Sbagliare tra i due compromette anche i controlli Intrastat.
TD19 — Beni già presenti in Italia da fornitore estero
Caso più raro ma importante: acquisti beni che si trovano fisicamente già in Italia ma venduti da un soggetto non stabilito nel territorio nazionale. Tipico dell’e-commerce con magazzini italiani gestiti da aziende estere. Riferimento normativo: art. 17 comma 2 DPR 633/72.
TD29 — La novità: comunicazione di irregolarità
Introdotto con la riforma del sistema sanzionatorio, il TD29 ha una funzione completamente diversa dai TD16-19: non serve a versare l’IVA ma a segnalare all’Agenzia delle Entrate un’irregolarità del fornitore. Serve tipicamente quando il fornitore non emette fattura o la emette in modo irregolare, e tu vuoi documentare la violazione senza dover assolvere autonomamente l’imposta.
Il termine per il TD29 è più ampio: 90 giorni dal termine di emissione previsto per la fattura del fornitore, in base all’art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997.
Esempio pratico: come emettere un TD17 per Google Ads
Vediamo un caso concreto. La tua azienda ha speso € 100 in Google Ads a ottobre 2026. Google Ireland Ltd ti emette una fattura da € 100 senza IVA (indicando che si tratta di operazione soggetta a reverse charge). Ecco cosa devi fare:
Passo 1: registrare la fattura ricevuta
Registri la fattura di Google nel tuo registro acquisti per l’imponibile di € 100, senza IVA (perché la fattura ricevuta non ne contiene).
Passo 2: emettere l’autofattura TD17
Predisponi un file XML di autofattura da inviare al SDI con i seguenti dati:
| Campo XML | Valore da inserire |
|---|---|
| TipoDocumento | TD17 |
| CedentePrestatore | Dati di Google Ireland Ltd (IE6388047V) — fornitore effettivo |
| CessionarioCommittente | Dati della tua azienda, cioè chi emette l'autofattura |
| SoggettoEmittente | CC — Cessionario/Committente |
| Data | Data ricezione della fattura originale, ad esempio 15/10/2026 |
| DatiFattureCollegate | Numero e data della fattura originale di Google |
| ImportoTotale | € 100,00 |
| Aliquota IVA | 22% |
| IVA calcolata | € 22,00 |
| Natura | Non compilare — è presente l'aliquota IVA |
| Totale documento | € 122,00 |
Il soggetto emittente CC (Cessionario/Committente) segnala al SDI che stai emettendo un documento per conto del fornitore. Nel blocco CedentePrestatore inserisci i dati di Google, nel blocco CessionarioCommittente i tuoi. È un ribaltamento rispetto alla fattura ordinaria — e proprio questa inversione dà nome al meccanismo.
Passo 3: registrare l’autofattura nei registri IVA
Registri il TD17 sia nel registro acquisti (IVA a credito di € 22) sia nel registro vendite (IVA a debito di € 22). Per un’azienda in regime IVA ordinario i due si compensano — operazione neutra. Per un forfettario, invece, l’IVA di € 22 è a tutti gli effetti un debito verso lo Stato, perché il forfettario non può detrarre nulla.
I codici Natura N6: la classificazione lato fornitore
Fin qui abbiamo parlato dei codici TD, che riguardano l’autofattura del cliente. Ma anche il fornitore (quando è italiano e opera in un settore a reverse charge interno) deve indicare correttamente il codice Natura nella sua fattura senza IVA. Il codice generico N6 non è più accettato dal SDI: bisogna usare uno dei sottocodici da N6.1 a N6.9:
| Codice | Descrizione operazione |
|---|---|
| N6.1 | Cessioni di rottami e materiali di recupero |
| N6.2 | Cessioni di oro e argento |
| N6.3 | Subappalto nel settore edile |
| N6.4 | Cessioni di fabbricati |
| N6.5 | Cessioni di telefoni cellulari |
| N6.6 | Cessioni di console, PC, laptop, tablet |
| N6.7 | Prestazioni comparto edile e settori connessi |
| N6.8 | Operazioni settore energetico |
| N6.9 | Altri casi |
Se il fornitore usa N6 generico invece del sottocodice specifico, il SDI scarta la fattura. Se usa un sottocodice errato ma formalmente accettabile, la fattura passa ma si configura una violazione formale sanzionabile in caso di verifica fiscale.
Scadenze e novità 2025-2026 per i forfettari
Le scadenze per l’emissione delle autofatture da reverse charge sono strette. Ecco il quadro completo:
| Documento | Scadenza | Note |
|---|---|---|
| TD16 — Reverse charge interno | Entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura | Invio SDI facoltativo, integrazione IVA obbligatoria |
| TD17 — Servizi da estero | Entro il 15 del mese successivo all’effettuazione operazione | Servizi UE ed extra-UE, invio SDI obbligatorio |
| TD18 — Beni UE | Entro il 15 del mese successivo alla ricezione fattura | Se fattura non arriva entro il 2° mese: TD20+TD18 entro il 15 del 3° mese |
| TD19 — Beni ex art. 17 c.2 | Entro il 15 del mese successivo alla ricezione fattura | Beni già in Italia da fornitore estero |
| TD29 — Irregolarità | Entro 90 giorni dal termine di emissione della fattura | Solo segnalazione, no versamento IVA |
La novità 2025 per i forfettari: versamento trimestrale invece che mensile
A partire dal 1° ottobre 2025, per i contribuenti in regime forfettario l’IVA dovuta su acquisti esteri (con codici TD17, TD18, TD19) non si versa più mensilmente ma su base trimestrale. Le nuove scadenze sono al 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre — es. IVA del 1° trimestre 2026 (gen-mar) da versare entro il 16 maggio 2026.
È una semplificazione importante per i forfettari con volumi di spesa modesti in servizi esteri: significa 4 versamenti l’anno invece che 12, con adempimento più leggero.
I 5 errori più comuni con reverse charge e autofatture
Ecco gli errori più frequenti — e come evitarli:
- Confondere TD16 e TD17: il TD16 è per fornitori italiani in reverse charge interno; il TD17 è per servizi da fornitori esteri. Sbagliare compromette la comunicazione transfrontaliera (ex esterometro) e le liquidazioni IVA.
- Non emettere TD17 per Google Ads / Meta Ads: molte P.IVA italiane non sanno che le fatture di Google, Meta, Amazon Web Services richiedono l’emissione di autofattura TD17. Non farlo espone a sanzioni per omessa comunicazione dei dati esteri.
- Usare N6 generico invece di N6.x: dal 2022 il codice N6 senza sottocodice viene scartato dal SDI. Il fornitore deve specificare N6.1, N6.6, N6.7, ecc. in base all’operazione.
- Dimenticare che per i forfettari il reverse charge non è neutro: un forfettario che spende € 100 in Google Ads paga un costo reale di € 122. Ignorarlo genera brutte sorprese fiscali.
- Non rispettare il termine dei 15 giorni: le autofatture da reverse charge devono essere emesse entro il 15 del mese successivo. Ritardi generano sanzioni per tardata emissione.
Le sanzioni: cosa rischi se sbagli
Il sistema sanzionatorio del reverse charge è stato riformato ed è diventato particolarmente severo. Le principali violazioni:
- Omessa emissione dell’autofattura: si configura come violazione di inversione contabile ai sensi dell’art. 6 comma 9-bis del D.Lgs. 471/1997. La sanzione varia da un minimo di € 250 a percentuali dell’imposta a seconda della gravità.
- Errata compilazione (codice TD sbagliato): se il codice è formalmente accettato dal SDI ma sbagliato nel merito, si configura una violazione formale sanzionabile fino al 90% dell’imposta con minimo di € 250.
- Omessa comunicazione dei dati esteri (TD17/18/19 non trasmessi): sanzione di € 2 a fattura fino a un massimo di € 400 per mese, ridotto alla metà se la comunicazione avviene entro 15 giorni dal termine.
- Ravvedimento operoso: in tutti i casi è possibile sanare spontaneamente pagando una sanzione ridotta, con riduzione proporzionale alla rapidità dell’intervento.
Riepilogo: le 5 regole d’oro del reverse charge
Prima di chiudere, i punti fondamentali da ricordare:
- Se sei italiano e ricevi una fattura senza IVA con codice N6.x: emetti TD16 entro il 15 del mese successivo. L’invio SDI è facoltativo, ma l’integrazione IVA è obbligatoria.
- Se acquisti servizi da fornitori esteri (Google, Meta, AWS): emetti TD17 entro il 15 del mese successivo. Invio SDI obbligatorio.
- Se acquisti beni fisici da fornitori UE: emetti TD18 entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura. Se la fattura non arriva entro il 2° mese, emetti TD20+TD18 entro il 15 del 3° mese.
- Se sei forfettario: ricorda che l’IVA da reverse charge è un costo reale che devi versare — non è neutra come per il regime ordinario. Dal 1° ottobre 2025 il versamento è trimestrale.
- Se il fornitore non emette la fattura: hai 90 giorni per emettere TD29 e segnalare l’irregolarità — evitando le sanzioni.

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